Nell’ultima seduta del Consiglio abbiamo approvato un’integrazione al Codice del commercio, in cui viene fatta chiarezza sulla definizione e la regolamentazione dei mercatini degli hobbisti.
L’hobbista, infatti, è inteso come un operatore non professionale del commercio che vende in maniera occasionale i prodotti della sua creatività, deve essere in possesso del tesserino di riconoscimento e può partecipare ad un massimo di sei manifestazioni all’anno. Nella legge inoltre si disciplinano le “regole di ingaggio” con i Comuni e si precisa che le merci prodotte dagli hobbisti devono essere di modico valore: dal prezzo unitario di massimo 100 euro per un valore totale della merce di massimo mille euro.
La modifica di legge disciplina anche la somministrazione temporanea nell’ambito di sagre e fiere, il cui limite massimo di durata non può superare dieci giorni o due fine settimana consecutivi.
Tra le altre variazioni introdotte dalla legge: formazione, si implementano gli interventi regionali, si favorisce quella volontaria con la concessione di buoni formativi da parte della Regione e si dispongono adempimenti amministrativi e aggiornamenti disciplinari a seguito delle nuove discipline nazionali; commercio su aree pubbliche, si chiarisce il beneficiario del rinnovo decennale della concessione.