E’ stata depositata la sentenza n. 344/2020 con cui il Tar Toscana, confermando la piena legittimità della gara regionale, ha respinto tutti i motivi di ricorso presentati da Mobit contro l’aggiudicazione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma ad Autolinee toscane.
Finisce dunque positivamente questa annosa vicenda giudiziaria, lasciando un quadro chiaro e definito: la Regione ha agito nel rispetto delle leggi e adesso il nuovo gestore avrà il dovere di garantire un trasporto pubblico efficiente e nell’interesse dei cittadini.
Cosa dice la sentenza
Mobit sosteneva che il Piano economico finanziario (PEF) presentato da Autolinee toscane a sostegno della propria offerta, avrebbe dovuto essere escluso dalla Regione perché la società, indicando il leasing quale strumento per acquisire la disponibilità dei bus nuovi, avrebbe dovuto inserire i relativi costi tra gli oneri per investimento.
Il Tar ha respinto la tesi, riconoscendo la totale legittimità dell’operato dell’Amministrazione, in quanto il piano economico finanziario di Autolinee toscane era del tutto conforme alle linee guida della gara, che ammettevano ogni tipo di leasing e che stabilivano che i relativi costi avrebbero dovuto essere indicati tra i costi operativi nel piano economico.
In particolare, la sentenza evidenzia che “la classificazione dei canoni di leasing previsti nel PEF di Autolinee toscane come costi operativi anziché come servizio del debito contratto per l’acquisto dei mezzi non può essere ricondotto ad un artificio contabile o ad una operazione elusiva costituendo, al contrario, un naturale adeguamento del piano al mutato strumento sottostante utilizzato per il rinnovo del parco bus”.
Anche le altre censure sono state tutte respinte, compresa quella, ancora una volta riproposta, dell’incostituzionalità della norma istitutiva del lotto unico regionale.